venerdì 26 aprile 2013

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COOPERATIVA ADA



bozza



 ATTO COSTITUTIVO DI PICCOLA SOCIETA’ Cooperativa sociale ADA
a prevalenza mutualità “sog­gettiva” di cui all’art. 2514 c.c. per:
 1) Servizi di assistenza alle persone anziane al domicilio o in comunità in stato di autosufficienza e non, con limitata autonomia personale, prive di sostegno familiare temporaneo o definitivo.
2) Servizi trasporti sociali.
3) Servizi di svago, aggregazione , animazione socio-culturali e musicoterapia .
 4) Servizi di sostentamento alla società cooperativa.



                                            

L'anno……………. il ……....del mese di............. ..........in………………................................        

Via…………..... ..................N°……….,

si  sono riuniti i i Signori soci fondatori:

1)     Nome…………………………………Cognome……………………………………………….                                                                                                           
nato a……………………………………il……………….residente ..........................................        
               
CF……………………………………………………………………….

2)     Nome………………………Cognome…………………………
                                                
nato a……………………………………..il………………residente………………………………
             
 CF……………………………………………………………………..

3)     Nome………………………Cognome…………………………   
             
 Nato a………………………………………il………………residente…………………………….
             CF……………………………………………………………….                                                                                   





I medesimi stipulano e convengono quanto segue:
1. E' costituita fra di essi una PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ordinaria di tipo “A” a prevalenza mutualità “sog­gettiva” di cui all’art. 2514 c.c. Denominata: ADA con sede in TERRANOVA DI POLLINO(PZ)  Via Magenta,2 la cooperativa può modificare liberamente la sede, secondo   le esigenze operative ed organizzative.    
 2. La cooperativa classificata di tipo “A” ordinaria a mutualità prevalente soggettiva, svolge  attività di gestione di servizi socio-sanitari per attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nonché di sviluppare la sua attività su tutto il territorio Nazionale, compatibilmente con le leggi territoriali, per raggiungere gli scopi e obiettivi dell’oggetto sociale; è apartitica; esclude scopi di lucro; ha durata illimitata.
3.La cooperativa, è regolata dalla Legge 8/11/1991 n° 381 ed è retta dallo statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Il primo Consiglio di assemblea direttivo sarà composto dai signori:



1)     Nome…………………………………Cognome……………………………………….                                                                                                         
 nato a……………………………………il……………….residente              ……………………
             
 CF………………………………………………Professione……………………………

2)     Nome………………………Cognome…………………………
              
 Nato a……………………………………..il………………residente……………………
              CF…………………………………………………Professione…………………………              

3)     Nome………………………Cognome…………………………   
             
 Nato a………………………………………il………………residente……………………
              CF……………………………………………..Professione………………………………                                                                                   

5. In sede di prima nomina, le cariche sociali sono così attribuite:
- Presidente e Legale Rappresentante amministratore unico:
 Signor/ora  ..........................                                            
-Vice Presidente: Signor/ora..…………………………                                                             
-Segretario:
Signor/ora…………………………………                                                                 
6. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario come sopra nominati, restano in carica…….. anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le procedure elettive stabilite dallo statuto allegato.
7. Bollo, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto sono a carico della PICCOLA SOCIETA’Cooperativa Sociale.
Letto, confermato e sottoscritto:

luogo ……………………………….                                                                 

data…………………………

firme dei sottoscrittori  

1)…………………………2…………………………..3………………………………..

                                                                
                                                               
  


STATUTO DELLA PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

ADA


Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art.1
E' costituita LA PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  denominata ADA per:
1) Servizi di assistenza alle persone anziane al domicilio o in comunità in stato di autosufficienza e non, con limitata autonomia personale, prive di sostegno familiare temporaneo o definitivo 
2) Servizi trasporti sociali
3) Servizi di svago aggregazione , animazione socio-culturali e musicoterapia,  .
4) Servizi di sostentamento alla società cooperativa


 

Per tutti i servizi dell’art. 1  trova la sua funzionalità nell’adempimenti normativi che gli stessi richiedono.
La cooperativa ha sede in Via Magenta 2 Terranova di Pollino (PZ), può modificare liberamente la sede, secondo le esigenze operative ed organizzative ed ha durata illimitata, nonché di sviluppare la sua attività su tutto il territorio Nazionale,compatibilmente con le leggi territoriali, per raggiungere gli scopi e obiettivi dell’oggetto sociale.

Art. 2
La cooperativa classificata di tipo “A” ordinaria, svolge  attività di gestione di servizi socio-sanitari e di utilità sociale  di mutualità prevalente soggettiva a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nonché di sviluppare la sua attività su tutto il territorio Nazionale, compatibilmente con le leggi territoriali, per raggiungere gli scopi e obiettivi dell’oggetto sociale; è apartitica; esclude scopi di lucro; ha durata illimitata.


Art.3
In particolare la cooperativa si propone di raggiungere l’obiettivo di soddisfare, attraverso la professionalità degli operatori interni alla cooperativa (soci), l’assistenza agli anziani, erogando servizi finalizzati al mantenimento e recupero dei livelli di autonomia delle stesse ed al sostegno della famiglia sulla base del piano assistenziale individuale, come descritto nella carta dei servizi della struttura assistenziale che la cooperativa  si accinge a gestire per raggiungere e finalizzare gli obiettivi descritti all’art. 1


Titolo Il
I SOCI

Art. 3/a
Soci volontari
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio.

Art. 4
Possono essere soci della cooperativa  tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino Io Statuto e intendano partecipare all'attività associativa.


Art. 5
La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione alla cooperativa, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci alla cooperativa non potrà essere temporanea,ed è rivolta a persone maggiorenni.
Art. 6
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; inoltre possono svolgere lavoro subordinato alle dipendenze della cooperativa per le mansioni e servizi elencati all’art.1, o dai regolamenti territoriali esistenti  per le finalità costituite, se in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Art. 7
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi della cooperativa, di corrispondere le quote associative , non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote .
Ai  soci possono essere rimborsate e riconosciute:
-       le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
-       le spettanze retributive per le mansioni svolte dagli stessi per i fini stabiliti dall’art.1 e 3 , preventivamente concordate con contratto giuridico in cui se ne specifica la qualifica e l’onere ;

Art. 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento .
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali alla cooperativa.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.
La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta dei Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Art. 9
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla cooperativa.
Qualora il socio con contratto subordinato si trovasse nelle condizioni dell’espulsione, perde il diritto a continuare il rapporto di lavoro stipulato, salvo invece per le dimissioni e la morosità se prontamente ripristinate.

Titolo III

L'ASSEMBLEA
Art. 10
Gli organi della cooperativa sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 11
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della cooperativa. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita della cooperativa, anche in riferimento alle finalità sociali che la cooperativa si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 12
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art. 13
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative . Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 14
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 15
L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto: ogni …… anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento della cooperativa e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 16
lì Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della cooperativa. Esso è composto da un minimo di tre membri; tutti i componenti durano in carica …. anni e possono essere rieletti.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
a) fissare la data dell'assemblea annuale;
b) redigere il rendiconto annuale;
c) predisporre la relazione dell'attività svolta;
d) assicurare un corretto uso delle strutture e dei documenti professionali e autorizzativi di cui la cooperativa si avvale per le proprie attività elencate all’art. 1.
e) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività della cooperativa, compresa la possibilità di esternalizzare  attività a società esterne, a cui non si chiede l’obbligo associativo.
f) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
g) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
h) formulare il Regolamento per il funzionamento della cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 18
lì Presidente della cooperativa è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante della cooperativa e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.


Art. 19
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Alle cariche direttive sono  riconosciute mansioni professionali retributive, concordate dal Consiglio Direttivo, di lavoro svolto a loro attribuito per lo svolgimento di prestazioni operative e funzionamento per i fini che la cooperativa si è dati.


Titolo V
IL PATRIMONIO
Art. 21
Il patrimonio della  piccola cooperativa è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci              ( come sancito dalla legge 266 del 1997, minimo 25 euro massimo 500 euro), da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dalla cooperativa. La Responsabilità Patrimoniale è limitata alla quota sociale sottoscritta e per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, o essere utilizzati per il raggiungimento dei fini costituiti.
Art. 22
L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.  Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.
Art. 23
Lo scioglimento della cooperativa  è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal l'art. 15.
L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI

NORME FINALI
Art. 24
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia cooperativistico.

Luogo
data
firme dei soci fondatori                           1)………………………

2)…………………                                                                                    3)……………………
 Cooperativa sociale ADA

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